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CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI.
La Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani o degradanti è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel giugno 1987 e aperto alle ratifiche nel novembre 1987, entrato in vigore nel 1989. Le origine esatte della
Convenzione risalgono alla proposta formulata nel 1976 dal banchiere Jean – Jacques Gautier, collaboratore del Comitato internazionale della Croce Rossa, fondatore del Comitato svizzero contro la tortura (CSCT), in
un rapporto elaborato su richiesta del Consiglio Federale del Governo. Gautier propose la redazione del testo di una convenzione che stabilisse il sistema di visite effettuate da un gruppo indipendente e imparziale
di esperti provenienti da diversi Paesi. La sua aspirazione era quella di promuovere l’attività del Comitato interstatale della Croce Rossa dalla quale trasse il modello, anche se il Comitato europeo al quale
Gautier aspirava era sicuramente di maggiore respiro. Il primo tentativo fallì, e solo successivamente la proposta ebbe maggiore fortuna. Nel 1983 l’Assemblea del Consiglio d’Europa adottò la Raccomandazione 971
sulla protezione dei detenuti. Dopo quattro anni, nel 1987, si raggiunsero le prime ratifiche. Ad oggi la Convenzione europea contro la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti ha ricevuto l’adesione di
quaranta Paesi sui quarantuno membri del Consiglio d’Europa, tra i quali: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Liechtenstein, Lettonia,
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito,
Paesi Bassi, Repubblica di San Marino, Macedonia, Lettonia, solo la Lituania non ha ancora aderito. Lo scopo della Convenzione è quello di rafforzare la protezione nei confronti delle persone private della loro
libertà contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti ai quali spesso vengono sottoposti, istituendo un meccanismo non – giudiziario, con carattere preventivo, attraverso l’istituzione di un Comitato di
esperti indipendenti e imparziali, con il potere di effettuare visite in qualsiasi posto si trovino persone private anche temporaneamente della loro libertà.Uno dei punti principali che caratterizzano l’attività del
Comitato è la cooperazione tra il Comitato e le autorità dei vari Paesi che vi hanno aderito. La Convenzione istitutiva del C.P.T. è stata successivamente modificata ed integrata da due Protocolli. Il Protocollo n.1
adottato in data 4 novembre 1993 a Strasburgo, allarga agli Stati non membri del Consiglio d’Europa la possibilità di aderire alla convenzione; il Protocollo n.2, adottato in data 4 novembre 1993 a Strasburgo,
inserisce due nuovi paragrafi all’articolo 5 della Convenzione ed indica modalità nuove per l’elezione dei componenti il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, lasciando la possibilità di poter essere
rieletti una seconda volta. I membri del Comitato restano in carica quattro anni con la possibilità di essere rieletti solo una volta. Ogni ispettore agisce a titolo individuale, sono infatti fondamentali i principi
di indipendenza e imparzialità.
1.IL COMITATO EUROPEO
Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti è stato fondato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione n.39/46 il 10 dicembre 1984 e aperta alle firme e alla ratifica in New York il 4 febbraio 1985, entrata in vigore il 26 giugno 1987 in conformità a quanto disposto
all’art.27 della Convenzione contro la tortura. La Convenzione all'articolo 3 sancisce che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. La Corte, non avendo fornito alcuna
definizione precisa dei termini inumani o degradanti, ha utilizzato un criterio oggettivo c.d. di “soglia minima di gravità”, per cui appena superato quel livello minimo è automatica la violazione dell’articolo 3
della Convenzione. I parametri utilizzati per una corretta valutazione sono la premeditazione, la durata del trattamento, l’intensità delle sofferenze mentali e fisiche, la presenza di disturbi di carattere
psichiatrico. L’obiettivo che ha ispirato la redazione del testo base del Comitato nel 1987 era quello di prevenire e reprimere comportamenti di tale fattispecie nei confronti delle persone soggette a regimi di
restrizione. Il Comitato è un organo non-giudiziario, con funzioni ispettive. Esso è formato da persone provenienti da differenti estrazioni sociali e professionali: avvocati, medici, esperti in regimi penitenziari,
persone che hanno esperienza nel campo dei diritti umani, giuristi particolarmente competenti nel campo del diritto penale, ex ministri della giustizia, ex parlamentari, etc., i quali nel loro complesso formano un
corpo di ispettori internazionali. I membri del Comitato godono di una sorta di privilegi e immunità, non per loro beneficio personale , ma allo scopo di assicurare in tutta indipendenza l’esercizio delle funzioni
attribuitegli; immunità di arresto, detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e completa libertà di movimento all’interno dello Stato. Sono inoltre inviolabili i documenti tutti, di appartenenza del
Comitato.
2.I POTERI DEL COMITATO ED ISPEZIONI CARCERARIE
Rientra tra i compiti del Comitato quello di effettuare visite periodiche ad hoc, quando ciò sia richiesto da particolari esigenze o
circostanze. Al termine di ogni visita il Comitato redige un rapporto, inviato in via confidenziale al Governo dello Stato visitato. Per i fini del Comitato, queste persone hanno il potere di effettuare le visite
nei luoghi in cui si trovano le persone private della loro libertà da parte di un’autorità pubblica. Al termine di ogni visita il Comitato redige un rapporto confidenziale. Il Comitato può altresì formulare delle
raccomandazioni per rafforzare, se necessario, la protezione dei medesimi contro la tortura e l’applicazione di pene o trattamenti inumani o degradanti, le quali non hanno tuttavia efficacia vincolante. Se il
Governo non esegue il contenuto delle raccomandazioni il Comitato può fare una dichiarazione pubblica al riguardo; in questo senso il medesimo svolge la sua funzione dissuasiva e non repressiva. I luoghi ai quali
può accedere sono tutti quelli in cui si trovano le persone private della loro libertà, per cui non solo i carceri ma, anche i commissariati di polizia, manicomi giudiziari, celle di detenzione in caserme, etc. Il
Comitato ha altresì il compito di redigere ogni anno un rapporto annuale delle visite effettuate che indirizza al Comitato dei Ministri che a sua volta indirizza all’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa.
Quando il Comitato decide di effettuare una visita deve avvertire anticipatamente lo Stato interessato, senza essere obbligato, tuttavia, a precisare la data in cui la visita verrà effettuata . Le Parti che hanno
adeito al Comitato, devono permettere al medesimo un accesso “illimitato“ in ogni luogo dove si trovano persone private della loro libertà, compreso il diritto di circolare liberamente all’interno dei suddetti
luoghi. Soltanto in circostanze particolari lo Stato interessato può fare una obiezione al Comitato contro la visita. La Convenzione contro la tortura prevede che, in presenza di notizie di una prassi consolidata di
tortura, il Comitato contro la tortura possa avviare un’inchiesta di propria iniziativa, senza necessità che sia presentato un apposito ricorso. Un ricorso al Comitato, può dunque essere presentato da ogni pretesa
vittima di una violazione o, se questa non è in condizione di farlo, da un familiare o da altri che abbiano con la vittima un legame stretto, non necessariamente di coniugio o parentela. Un ricorso individuale al
C.P.T. prevede innanzitutto un esame di ammissibilità del ricorso, il cui scopo è quello di verificare, tra l’altro, l’avvenuto esaurimento dei rimedi interni e la non contemporanea pendenza di un ricorso davanti a
un’altra procedura internazionale di garanzia. Superato il giudizio di ammissibilità, il ricorso viene valutato nel merito. L’esito della procedura non è vincolante, tuttavia le dichiarazioni di violazione di una
norma internazionale in materia di diritti umani, per la credibilità dell’organo che le emette e la forza formale di una sentenza, tendono a essere percepite dagli Stati come delle vere e proprie condanne. In Italia
non essendo ancora, ad oggi, stato introdotto nel nostro codice penale un reato specifico contro la tortura, la conseguenza più grave è che diverse tra le più importanti norme della Convenzione contro la tortura del
1984, ratificata dal nostro paese, sono rimaste per noi inevase. Numerose sono state le occasioni in cui la Corte europea dei diritti dell’Uomo è intervenuta, a causa di ricorsi sottoposti al suo vaglio, per la
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea ovvero per la violazione dell’articolo posto a tutela della dignità e dell’integrità fisica degli individui. Durante le visite il gruppo di ispettori può
effettuare delle interviste private con i detenuti. Gli ispettori possono inoltre comunicare liberamente con qualsiasi persona in grado di fornire informazioni rilevanti. Dal 1987, data della sua fondazione, ad oggi
il Comitato ha effettuato diverse visite in Italia per controllare le condizioni di vita all’interno delle carceri italiane, il livello di efficienza del servizio e la condizione delle strutture, la realtà dei
locali di detenzione presso le forze dell’ordine, i carabinieri, la polizia di stato, la guardia di finanza, gli ospedali psichiatrici, gli istituti penitenziari e ha redatto una serie di rapporti ai quali l’Italia
ha puntualmente risposto con gravi ritardi. In particolare è stato più volte denunciato il livello di sovraffollamento dei principali istituti di pena delle città italiane visitate, nei quali le condizioni di vita
riservate ai detenuti rasentavano, secondo il Comitato, in molti casi la tortura fisica e quella psicologica. La prima visita effettuata dal Comitato contro la tortura in Italia risale al 1992. La visita successiva
è stata effettuata in data 22 ottobre e 6 novembre 1995. In data il 4 dicembre 1997 il Comitato ha pubblicato un rapporto in cui si formulavano osservazioni e raccomandazioni indirizzate al Governo italiano. Il
Governo italiano ha diffuso questo rapporto con la sua risposta soltanto all’inizio del 2000, a distanza di cinque anni dal rapporto redatto dal Comitato nel 1997. L’ultima visita del Comitato in Italia risale al
2000. Delle due prime visite sono stati pubblicati i rapporti, della più recente visita invece non sono ancora rese note le osservazioni ed eventuali raccomandazioni del Comitato. Sino ad oggi, il Comitato ha
effettuato nei vari Paesi aderenti, 69 visite e 30 visite ad hoc.
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