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LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
1.1. NASCITA ED EVOLUZIONE:
La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
comunemente denominata Convenzione dei diritti dell’uomo, fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953 tra i primi dieci stati che la ratificarono, mentre l’Italia la ratificò il 26
ottobre 1955 con L. 4 agosto 1955 n. 848. La Convenzione dei Diritti dell’uomo, trova le sue origini storiche ed ideali nella Magna Charta del 1215, nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America
del 1976, nella Dichiarazione francese dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1789 e nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948. La Convenzione tuttavia non si è limitata a ripetere i
principi enunciati nella Dichiarazione Universale, bensì ne ha enunciato ed ampliato i contenuti, consentendo di ottenere una tutela giurisdizionale, non prevista dalla Dichiarazione Universale. La Convenzione,
garantisce soprattutto i diritti politici e civili con l’enunciazione di qualche diritto economico, sociale e culturale. Gli Stati europei si resero, infatti, conto che l’osservanza dei diritti umani ed il rispetto
delle libertà fondamentali erano indispensabili allo sviluppo ed al progresso della società, investendo l’intera Comunità internazionale, e rappresentando la base della giustizia e della pace nel mondo. Presa
coscienza dell’importante ruolo che avrebbe dovuto avere la creazione di una Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, superarono facilmente la questione iniziale
concernente la forma della convenzione e l’attenzione si spostò sul problema se procedere o meno all’enumerazione dei diritti che dovevano essere tutelati. Preferirono ricorrere alla definizione dei diritti,
descrivendo in maniera precisa e dettagliata quelli da salvaguardare, con l’indicazione delle eventuali restrizioni a cui i medesimi potevano essere sottoposti, con la creazione di norme che gli Stati avrebbero poi
assunto. In forza della Convenzione gli Stati, oggi, si obbligano a garantire ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, i diritti e le libertà fondamentali sancite dalla Convenzione e dai Protocolli. La
Convenzione, così come modificata, dopo l’entrata in vigore del Protocollo 11 in data 1 novembre 1998, consta di 59 articoli ed è suddivisa in due titoli: titolo I – dei diritti e libertà (dall’art. 2 all’art. 18)
il titolo II Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (dall’art. 19 all’art. 59). Nella prima parte della Convenzione sono elencati i diritti e le libertà fondamentali che devono essere riconosciuti ad ogni uomo soggetto
alla giurisdizione degli Stati membri contraenti, mentre la seconda parte è dedicata alle attività della Corte europea e alle modalità di ricorso alla stessa.
1.2. I PROTOCOLLI
Dopo l’entrata in
vigore della Convenzione Europea sono stati adottati altri undici protocolli aggiuntivi. a). 1° protocollo Fu sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato dall’Italia unitamente alla Convenzione il 26 ottobre
1955. Si compone di 6 articoli, i primi tre riguardano espressamente i diritti tutelati, mentre gli ulteriori tre disciplinano l’entrata in vigore e l’applicazione del protocollo. Riveste un’importanza fondamentale
in quanto inserisce all’interno della Convenzione il diritto di proprietà, subordinando l’eventuale privazione della proprietà ai soli casi di interesse pubblico ed alle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali di diritto internazionale, salvo il diritto degli Stati di at6tuare leggi in conformità L’art. 1 “Protezione della proprietà” recita “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi
beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non
portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi ad essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte
o di altri contributi”. Non meno importanti il diritto all’istruzione previsto dall’art. 2, che “non può essere rifiutato a nessuno”ed il diritto alle libere elezioni dell’art. 3. b). protocollo n. 2 Fu sottoscritto
a Strasburgo il 6 maggio 1963 e riguarda la procedura per i pareri consultivi emessi dalla Corte Europea, su richiesta del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, per questioni concernenti l’interpretazione
della Convenzione e dei suoi Protocolli (art. 1). La Corte, per l’esame delle richieste di detti pareri, si riunisce in seduta plenaria al fine di emettere un parere motivato. c). protocollo n. 3 Riguarda alcune
modifiche formali della Convenzione e precisamente la riforma degli art. 29, 30 e 34, ed anch’esso fu sottoscritto a Strasburgo il 6 maggio 1963. d). protocollo n. 4 Fu sottoscritto sempre a Strasburgo e sempre nel
1963, ma il 16 settembre. Riguarda alcuni diritti e libertà “oltre quelli che figurano nel Titolo I della Convenzione…”. A tutt’oggi non risulta essere stato ratificato da molti Stati, tra cui Andorra, Bulgaria e
Grecia, mentre per l’Italia la ratifica non è autorizzata con legge ordinaria ma solo con D.P.R. del 1982. All’art. 1 viene sancito il Divieto di imprigionamento per debiti “per il solo fatto di non essere in grado
di adempiere ad un’obbligazione contrattutale”. L’art. 2 e 3 riguardano, invece, la libertà di circolazione sul territorio di uno Stato ed il divieto di espulsione dei cittadini “a seguito di una misura individuale
o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino”. e). protocollo n. 5 Sottoscritto a Strasburgo il 20 gennaio 1966 ha modificato gli art. 22 e 40 della Convenzione riguardanti le elezioni dei membri
della Commissione, che sono esletti per un periodo di 6 anni e sono rieleggibili, e della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, i cui membri sono eletti per un periodo di 9 anni ed anch’essi rieleggibili. Tuttavia,
le funzioni scadono nel primo triennio, nel primo caso, per i membri designati per la prima volta per sette di loro, così come nel secondo per i membri di prima elezione, per quattro di loro designati con sorteggio.
f). protocollo n. 6 Sottoscritto a Strasburgo il 28 aprile 1983 ed entrato in vigore in Italia dal 1 gennaio 1989, riveste fondamentale importanza per la tutela dei diritti umani. All’art. 1 si stabilisce che “la
pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato”. Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte solo per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo
imminente di guerra e dovrà comunicare al Segretario Generale del consiglio d’Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in vigore (art. 2). g). protocollo n. 7 Sottoscritto a Strasburgo il 22 novembre 1984
è entrato in vigore per l’Italia l’1 febbraio 1992. L’art. 1 riguarda le garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri prevedendo che uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non
può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione conformemente alla legge e deve poter far valere le proprie ragioni, far esaminare il suo caso e farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità
competente o ad una o più persone designate da tale autorità. Tuttavia, lo straniero può essere espulso qualora tale espulsione sia necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di
sicurezza nazionale. Altro principio di notevole rilievo è contenuto nell’art. 2 relativo al diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale. “Ogni persona dichiarata colpevole da un Tribunale ha diritto di
far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L’esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.. Tale
diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l’interessato è stato giudicato in prima persona colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo
proscioglimento” (art. 2). Il principio del ne bis in idem è poi stabilito nell’art. 4 che prevede che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il
quale è già stato assolto o condannato a seguito di sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. Ciò non impedisce, tuttavia, la riapertura del processo, conformemente alla
legge ed alla procedura penale dello Stato interessato. Se i fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. Anche il
diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario, viene preso in considerazione in questo protocollo e precisamente all’art. 3 che stabilisce che “ qualora una condanna penale definitiva sia successivamente
annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi sia stato errore giudiziario, la persona che ha scontato la pena in seguito a tale condanna sarà
risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente
imputabile”. La famiglia viene presa in considerazione nell’art. 5 che stabilisce che i coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e responsabilità di carattere civile fra di essi e nelle loro relazioni con i loro
figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio ed in caso di suo scioglimento. h). protocollo n. 8 Fu sottoscritto a Vienna il 19 marzo 1985 ed entrò in vigore in Italia il 1° gennaio 1990. Modifica alcune
procedure innanzi alla Commissione e alla Corte europea. i). protocollo n. 9 e 10 Furono sottoscritti rispettivamente il 6 novembre 1990 a Roma ed il 25 marzo 1992 a Strasburgo. Il primo ratificato dall’Italia il 14
luglio 1993 . l). protocollo n. 11 Sottoscritto a Strasburgo in data 11 maggio 1994 è entrato in vigore in Italia il 1° novembre 1998. Dettato dalla necessità di ristrutturare il meccanismo di controllo previsto
dalla Convenzione alla luce dell0aumento dei ricorsi indirizzati alla Commissione prevede la sostituzione della Commissione Europea e della Corte con la Corte Unica Europea dei Diritti dell’Uomo in sede permanente.
Fino al 31 dicembre 1998 ed in via transitoria fino al 31 dicembre 1999, limitatamente ai ricorsi dichiarati ricevibili dalla Commissione chiunque, ritenendo violato un diritto riconosciuto o garantito dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, volesse rivolgersi alla Commissione stessa per ottenerne la tutela doveva presentare un ricorso a mezzo di lettera raccomandata internazionale a.r. secondo un modulo
prefissato dalla commissione. Seguiva un riscontro da parte del Segretariato della Commissione, il quale inviava al ricorrente copia della Convenzione e del formulario. Ai sensi dell’art. 26 della Convenzione, la
Commissione poteva essere adita solo dopo aver esaurito le vie interne e, comunque, nel termine di 6 mesi dalla data della decisione interna definitiva e dopo aver ricevuto il ricorso, la stessa avrebbe proceduto
all’esame della ricevibilità . La dichiarazione di irricevibilità era definitiva e non poteva essere impugnata. m). protocollo n. 12 Firmato a Roma il 4 novembre 2000 introduce all’art. 1 il divieto di
discriminazione in relazione al sesso, alla razza, al colore, alla lingua, la religione. Le religioni politiche e tutte le altre opinioni, l’origine nazionale e sociale ecc.
1.3 LA CORTE EUROPEA
La Convenzione Europea prevedeva per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali due organi: la Commissione e la Corte Europea dei diritti dell’Uomo. La prima aveva quale
compito quello di prendere in esame la ricevibilità delle istanze che contenessero denunce di violazioni da parte dei Paesi firmatari della Convenzione e di analizzare i casi proposti esperendo un tentativo di
conciliazione ai sensi dell’art. 28 lett. B) “nel caso in cui la Commissione avesse accolto la domanda, la stessa si metteva a disposizione degli interessati, per pervenire ad una regolamentazione amichevole della
controversia sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali . Nel caso in cui fosse stato raggiunto un accordo la Commissione redigeva un rapporto poi trasmesso agli stati interessati, al
Comitato dei Ministri e al Segretario generale del Consiglio d’Europa, per la pubblicazione. Qualora il tentativo di conciliazione fosse fallito La Commissione doveva redigere un rapporto contenente i fatti, le
violazioni contestate ed il parere formulato alla Commissione. Tale rapporto veniva poi trasmesso al Comitato dei Ministri e comunicato agli Stati interessati. Entro tre mesi decorrenti dalla trasmissione del
predetto rapporto al Comitato dei Ministri: 1- se la controversia non era deferita alla Corte, il Comitato adottava con maggioranza di due terzi dei rappresentanti, una decisione sulla esistenza o meno della
violazione lamentata stabilendo un periodo, nel caso di risposta affermativa, entro il quale l’altra parte contraente doveva prendere le misure indicate nella decisione del Comitato. 2- se la controversia veniva
deferita alla Corte su istanza del ricorrente, dello Stato interessato o della Commissione, la segreteria della Commissione comunicava alle parti l’investitura e la procedura innanzi alla Corte. Le parti potevano
redigere memorie difensive e osservazione sui vari punti. La Camera poteva procurarsi d’ufficio elementi di prova, sentire testimoni, consulenti tecnici. La procedura si concludeva con sentenza che doveva essere
adeguatamente motivata secondo i principi enunciati nell’art. 51 della CEDU e doveva contenere i requisiti previsti dall’art. 53 del Regolamento della Corte. La pronuncia era definitiva senza possibilità d’appello
ed era trasmessa al Comitato dei Ministri che ne curava l’esecuzione. Era possibile nuovamente ricorrere alla Camera o con una domanda di interpretazione della sentenza entro tre anni dalla pronuncia oppure con una
richiesta di revisione per fatti nuovi, sconosciuti al momento della pronuncia della sentenza entro 6 mesi dalla data in cui si era venuti a conoscenza del fatto decisivo. Con il Protocollo n. 11, firmato a
Strasburgo l’11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1 novembre 1998 vengono delineate le linee fondamentali della “nuova Corte” che funziona in maniera permanente. Ai sensi dell’art. 31, la competenza su tutte le
questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposti ad essa . La nuova Corte, che sostituisce la Commissione e la Corte, è composta da un numero di
giudici equivalente a quello delle Parti contraenti La Corte in seduta plenaria, a scrutinio segreto, con maggioranza assoluta o con ballottaggio, elegge il Presidente, il Vicepresidente, ed i Presidenti di Sezione.
Il Presidente della Corte la rappresenta e assicura le relazioni con autorità del Consiglio d’Europa. La Corte si organizza in Comitati, Camere e Grande Camera : 1. I Comitati sono costituiti da tre giudici che
appartengono alla medesima sezione e sono un’espressione delle Camere. I l Comitato può, con voto unanime, dichiarare l’irricevibilità o la cancellazione dal ruolo di un ricorso individuale quando detta pronuncia
possa essere adottata senza esami ulteriori o complementari. 2. Le Camere sono composte ciascuna da 7 giudici e decidono sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali, qualora le questioni non siano già
state decise dai Comitati, nonché, si pronuncia sulla ricevibilità e sul meritodei ricorsi governativi. 3. La Grande Camera si compone di diciassette membri effettivi e tre giudici supplenti che decidono sui ricorsi
individuali e sui ricorsi tra Stati membri quando: a). il caso le sia stato deferito dalla Camera stante la sussistenza d gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli b). qualora la
Camera prima di aver pronunciato sentenza, si renda conto che potrebbe essere adottata una soluzione in contrasto con le pronunce emesse anteriormente dalla Corte; c). entro tre mesi dalla pronuncia della sentenza
da parte della Camera, ogni parte della controversia può chiedere eccezionalmente chiedere che il caso venga trasmesso alla Grande Camera a titolo di appello e/o riesame; d). su istanza del Comitato dei Ministri
esamina le richieste di pareri consultivi su questioni giuridiche inerenti l’interpretazione della Convenzione e dei Protocolli
1.4. Procedimenti dinnanzi alla Corte
I ricorsi possono essere
individuali ex art. 34 CEDU oppure interstatali ex art. 33 CEDU. Il ricorso individuale s’instaura con l’invio da parte di persona fisica, di un’organizzazione intergovernativa, di un gruppo, che sia stata parte di
una controversia davanti ai giudici nazionali (civile, penale o amministrativa) e solo dopo che siano stati esperiti tutti i mezzi giurisdizionali davanti agli stessi e non oltre il periodo di 6 mesi a decorrere
dalla data di pubblicazione della sentenza, a mezzo missiva o raccomandata internazionale con ricevuta di ricevuta di ritorna, indirizzata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Consiglio D’Europa – 67075
Strasburgo – France Cedex, di una domanda contenente sommariamente l’indicazione dei fatti, le doglianze contro lo Stato e le richieste dell’Istante. Il ricorrente riceve dalla Corte una copia integrale della
Convenzione ed un formulario che deve essere ritrasmesso alla Corte in triplice copia, debitamente compilato, il tutto entro 6 settimane. Nella fase introduttiva il ricorrente può agire personalmente, ma nel momento
in cui perviene la ricevibilità si rende necessario l’intervento di un professionista del diritto abilitato ad operare nanti alla Corte. Il ricorso viene così affidato ad una sezione della Corte ed il Presidente
nomina un giudice con funzioni di relatore il quale provvede ad esaminare il ricorso ed esprime per iscritto il proprio parere inviando il fascicolo ad un Comitato di tre membri o ad una Camera. Il fascicolo viene
trasmesso al Comitato che dovrà valutare, anche sulla base anche del parere scritto del giudice relatore, dal quale tuttavia può dissentire, se il ricorso è irricevibile. I ricorsi, infatti, sono irricevibili
qualora non siano esaurite le possibilità di ricorsi interni, non devono essere decorsi sei mesi dalla data della decisione interna definitiva, non sono presi in considerazione se sono anonimi o se si tratta di
questioni già esaminate dalla Corte, oppure sottoposte ad altra Autorità Internazionale per inchiesta o regolamentazione e non contenente fatti nuovi. Il Comitato dei tre membri oppure la Corte in qualsiasi momento
o fase della procedura può emettere una pronuncia di irricevibilità. Ai sensi dell’art. 28 CEDU un Comitato può dichiarare all’unanimità un ricorso individuale irricevibile o cancellarlo dal ruolo qualora a tale
decisione si possa pervenire senza ulteriori esami complementari. La decisione del Comitato è definitiva e, pertanto, non può essere impugnata , né presso la Corte , né presso altri organismi. Il Giudice relatore
che reputa il ricorso ricevibile trasmette il caso alla Camera. L’atto di trasmissione è corredato: 1. eposizione dei fatti ed ulteriori richieste ed informazioni ricevute 2. indicazione delle domande avanzate dal
ricorrente sulla base della Convenzione 3. il proprio parere sulla ricevibilità 4. un parere provvisorio sul merito La Camera sulla base della documentazione in atti in suo possesso può: 1. dichiarare immediatamente
irricevibile o cancellare dal ruolo il ricorso 2. richiedere ulteriori informazioni o documenti 3. può portare a conoscenza del ricorso l’altra Parte contraente ed invitarla a presentare osservazioni in merito alla
domanda ricorrente 4. può invitare le parti a presentare memorie od osservazioni scritte 5. può tenere udienza su richiesta delle parti per poi pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso Successivamente viene
fissata un’udienza, tranne che l’udienza si sia tenuta nella fase cosidetta preliminare in merito alla ricevibilità, al termine la Camera pronuncia sentenza. La decisione della Camera non è definitiva ma lo diventa
se le parti dichiarano di non voler chiedere rinvio alla Grande Camera o sono trascorsi tre mesi dalla data della sentenza. Entro un anno dalla pronuncia della sentenza ciascuna parte può inoltrare domanda di
interpretazione della decisione, depositando in cancelleria la richiesta con l’indicazione dettagliata del punto o dei punti della sentenza di cui si richiede l’interpretazione. Della questione viene investita la
Camera che ha emesso la sentenza, con la partecipazione degli stessi giudici. La decisione della Camera viene adottata con sentenza. Quando si viene a conoscenza di fatti nuovi che avrebbero potuto influire sulla
decisione della causa, le parti possono presentare domanda di revisione della sentenza, entro sei mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto decisivo, che era sconosciuto alla Corte e che non poteva
essere noto all’istante. La domanda contenente la sentenza e i documenti comprovanti i fatti nuovi ed il rispetto dei termini deve essere depositata in cancelleria. Anche in questo caso la decisione viene deferita
alla stessa Camera che ha pronunciato la sentenza che può rigettare la domanda qualora ritenga non sussistenti le ragioni poste a fondamento della medesima. Se la Camera accoglie l’istanza , il cancelliere comunica
ad ogni parte interessata il deposito della richiesta invitandole a presentare osservazioni scritte nel termine stabilitp dal Presidente della Camera. La Camera pronuncia con sentenza. Per errori materiali, di
calcolo o inesattezze la Corte su istanza di parte procede alla rettifica purchè sia presentata entro tre mesi decorrenti dalla pronuncia della sentenza. Il procedimento nanti alla Grande Camera si istaura in tre
casi: 1. qualora una Camera investita di una procedura ritenga che possa essere adottata una decisione contrastante con una sentenza emessa dalla Corte. 2. Qualora le parti per iscritto ed entro tre mesi dalla data
di pronuncia della sentenza emessa da una Camera , richiedano che il caso sia rinviato alla Grande Camera motivando tale richiesta con la sussistenza di gravi questioni, relative all’interpretazione della
Convenzione o dei suoi protocolli. 3. Qualora vengano sollevate delle questioni di rilevante importanza e relative alla interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli. Le sentenze della Grande Camera sono
definitive.
1.5 La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali
firmata a Roma il 4.11.1950, testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a
Strasburgo l’11.05.1994, entrato in vigore il 01.11.1998 I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa; Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948; Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati; Considerato che il fine del Consiglio
d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Riaffermato
il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico
veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano; Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di
un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella
Dichiarazione Universale. hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le
libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione. TITOLO I Diritti e libertà Articolo 2 - Diritto alla vita 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera inflitta
in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale; b. per eseguire un arresto regolare o
per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione. Articolo 3 - Divieto della tortura. Nessuno può essere sottoposto a
tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato. 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a
compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. Non è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo articolo: a. ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste
dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionata; b. ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è
riconosciuta legittima, ogni altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c. ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; d. ogni lavoro
o servizio che fa parte dei normali doveri civici. Articolo 5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che
nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge: a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un
provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo
averlo commesso; d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e. se si tratta
della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f. se si tratta dell'arresto o della detenzione
regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere
informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo
1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un
termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni persona privata della
libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione
è illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione. Articolo 6 - Diritto ad un processo equo. 1. Ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi
diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al
pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della
vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona
accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto a : a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in
una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. difendersi
personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della
giustizia; d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un
interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza. Articolo 7 - Nessuna pena senza legge. 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa,
non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non
ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle
nazioni civili. Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare. 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può
esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza
nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e
delle libertà altrui. Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e
l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. Articolo 10 - Libertà di espressione.
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. 2.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie,
in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della
morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. Articolo 11 - Libertà di
riunione e di associazione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per
la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica,
per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il
presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. Articolo 12 - Diritto al
matrimonio. Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto. Articolo 13 - Diritto ad un ricorso
effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia
stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Articolo 14 - Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza. 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la
vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure
non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo per il caso di decesso causato da legittimi
atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7. 3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle
misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della
Convenzione riacquistano piena applicazione. Articolo 16 - Restrizioni all’attività politica degli stranieri. Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un divieto per le Alte
Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività politica degli stranieri. Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il
diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a
queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione. Articolo 18 - Restrizione dell’uso di restrizioni ai diritti. Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti
diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste. TITOLO II Corte europea dei Diritti dell'Uomo Articolo 19 - Istituzione della Corte Per assicurare il rispetto degli impegni
derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera
permanente,. Articolo 20 - Numero di giudici La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti. Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni 1. I giudici devono godere
della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza. 2. I giudici siedono alla Corte a
titolo individuale. 3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una
attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte. Articolo 22 - Elezione dei giudici 1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo
di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente. 2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre
Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti. Articolo 23 - Durata del mandato 1.I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne
i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni. 2. I giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione. 3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea
parlamentare puó, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa
eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni. 4.Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante
estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione. 5.Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni,
rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore. 6.Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni. 7.I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non
siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti. Articolo 24 - Revoca Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a
maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti. Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione
sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari. Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte La Corte riunita in Assemblea plenaria a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente
ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; b. costituisce Camere per un periodo determinato; c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili; d. adotta il regolamento della Corte; e
e. elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri. Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera 1.Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre
giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato. 2.Il giudice eletto a titolo di uno Stato
parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede
in qualità di giudice. 3.Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformitá con il regolamento della Corte, Se la
controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e
del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato. Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un
ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva. Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed
il merito. 1.Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. 2.Una delle
Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. 3.Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità é adottata
separatamente. Articolo 30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera. Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei
suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, puó spogliarsi
della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga. Articolo 31 - Competenze della Grande Camera La Grande Camera a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e b. esamina le richieste di pareri
consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47. Articolo 32 - Competenza della Corte 1.La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e
dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47. 2.In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la Corte che decide. Articolo 33 -
Ricorsi interstatali. Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte
Contraente. Articolo 34 - Ricorsi individuali. La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere
vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura
l'effettivo esercizio efficace di tale diritto. Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità. 1.La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34,
se: a. è anonimo; oppure b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o
abusivo. 4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura. Articolo 36 - Intervento di terzi 1. Per
qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2.Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a
presentare osservazioni per !scritto o a partecipare alle udienze. Articolo 37 - Cancellazione 1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze
consentono di concludere: a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure b. che la controversia è stata risolta; oppure c. che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso. Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli. 2. La Corte
può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é giustificato dalle circostanze. Articolo 38 - Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole 1.Quando
dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte a. procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati
forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione; b. si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto
dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli. 2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata. Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole In caso di regolamento
amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata. Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti 1.
L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali. 2.I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente
della Corte non decida diversamente. Articolo 41 - Equa soddisfazione Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non
permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. Articolo 42 - Sentenze delle Camere Le sentenze delle Camere
divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2. Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera 1.Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una
Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. 2.Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la
questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale. 3.Se il Collegio accoglie la
domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza. Articolo 44 - Sentenze definitive 1. La sentenza della Grande Camera è definitiva. 2. La sentenza di una Camera diviene definitiva a. quando le parti
dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure c. se
il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43. 3. La sentenza definitiva è pubblicata. Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni 1.Le sentenze e le
decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate. 2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi
l'esposizione della sua opinione individuale. Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze 1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie
nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione. Articolo 47 - Pareri consultivi 1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei
Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli. 2.Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata
dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un
ricorso previsto dalla Convenzione. 3.La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al
Comitato. Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47. Articolo 49 - Motivazione
dei pareri consultivi 1. Il parere della Corte è motivato. 2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi ;l'esposizione della sua opinione
individuale. 3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri. Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa. Articolo 51 -
Privilegi ed immunità dei giudici I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi
in base a questo articolo. TITOLO III Disposizioni varie Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale. Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le
spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione. Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di
ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi. Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri. Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri conferiti al
Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa. Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie. Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso
speciale, a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della
presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione. Articolo 56 - Applicazione territoriale 1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento
successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i
territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali 2. La Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo
alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica. 3. Nei suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità
locali. 4. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che
accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione. Articolo 57 - Riserva. 1. Ogni
Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una
legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai termini del presente articolo. 2. Ogni riserva emessa in conformità
al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione. Articolo 58 - Denuncia 1. Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla
data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti
Contraenti. 2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto che, potendo
costituire una violazione di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto. 3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente
Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa. 4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni
territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56. Articolo 59 - Firma e ratifica. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata.
Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. 3. Per ogni firmatario che la
ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica. 4. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio
d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente. Fatto a Roma il 4
novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate
conformi a tutti i firmatari.
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