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Ricorsi Corte Europea dir uomo

I ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

 2.1. I ricorsi previsti dalla CEDU

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali prevede che la Corte possa decidere su due tipi di ricorsi: a). i ricorsi interstatali: a norma dell’art. 33 CEDU “Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un’Alta Parte Contraente”. Uno degli Stati contraenti, pertanto, può denunciare un altro Stato firmatario per violazione dei principi contenuti nella Convenzione. b). i ricorsi individuali: L’art. 34 della CEDU prevede che “La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o nei suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’effettivo esercizio efficace di tale diritto”. Soggetti legittimati a proporre il ricorso sono, a norma dell’art. 34 CEDU, ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa, gruppi di privati o vittime di violazioni. Quando un individuo o un ente morale ritiene di essere stato vittima di uan violazione di uno dei Diritti fondamentali da parte di uno degli Stati aderenti alla Convenzione, può presentare ricorso alla Corte. Possono essere presentati alla Corte solo i ricorsi diretti contro gli Stati firmatari della Convenzione Europea e che riguardano avvenimenti posteriori alla data in cui lo Stato ha sottoscritto la Convenzione. Inoltre ai sensi dell’art. 35 CEDU “La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie del ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva”. Devono, pertanto essere esperiti tutti i ricorsi interni, non devono essere trascorsi sei mesi dalla data dell’ultima decisione interna, e sempre per l’art. 35 CEDU il ricorso non può essere anonimo, manifestatamente infondato, abusivo, incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli o identico ad uno precedente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad altra istanza internazionale d’inchiesta o di regolamentazione.

2.2. Modalità del ricorso individuale

2.2.1. Lettera alla Corte Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o ch si ritiene vittima di una violazione da parte di una dei diritti riconosciuti nella Convenzione da parte di uno Stato firmatario della Convenzione o dai suoi Protocolli può rivolgersi alla Corte inviando una missiva raccomandata internazionale a: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali Consiglio D’Europa 67075 Strasburgo – France CEDEX. La domanda deve contenere: 1. l’indicazione sommaria di fatti; 2. le doglianze contro lo Stato; 3. l’indicazione dei ricorsi esperiti; 4. le richieste dell’istante; La missiva può essere redatta in lingua italiana, nonstante le lingue ufficiali della Corte siano l’inglese ed il francese. Il ricorrente riceve quale riscontro dalla Corte una corrispondenza contenente una copia integrale della Convenzione ed un formulario che deve essere ritrasmesso alla Corte debitamente compilato in triplice copia, il tutto entro sei settimane. Nella missiva, inoltre, la Corte indicherà un numero di riferimento che corrisponde al numero della pratica e deve essere riportato nelle comunicazioni successive. Nella prima fase il ricorrente può agire personalmente ma nel momento in cui perviene la dichiarazione di ricevibilità è opportuno l’intervento di un legale abilitato ad operare nanti alla Corte. Pertanto, è necessaria la nomina di un legale abilitato all’esercizio della professione forense in uno dei paesi contraenti, ma il Presidente della Camera, a norma dell’art. 36 del Regolamento, può autorizzare il ricorrente ad assumere personalmente la difesa dei propri interessi, se necessario con l’assistenza di un avvocato o di un altro rappresentante autorizzato. E’ necessario che l’avvocato o il rappresentante autorizzato dal ricorrente o lo stesso ricorrente, qualora sia stato autorizzato a difendersi personalmente, conoscano una delle lingue ufficiali della Corte (inglese o francese) anche se il Presidente della Camera può autorizzare l’uso di una delle lingue ufficiali delle parti contraenti. 2.2.2. Il formulario inviato dalla Corte Il formulario consta di nove rubriche che devono essere debitamente e dettagliatamente compilate. I. Prima rubrica: devono essere inseriti i dati anagrafici del ricorrente e l’eventuale rappresentante. II. Seconda rubrica: devono essere esposte le lamentele, indicando quanto accaduto nanti alla magistratura, indicando le date delle udienze e gli avvenimenti verificatesi. III. Terza rubrica: l’esponente indica ed evidenzia le violazioni della Convenzione perpetrate dallo Stato riportando tutti i ricorsi esperiti. IV. Quarta rubrica: devono essere indicati i mezzi che potevano essere utilizzati. V. Quinta Rubrica: il ricorrente deve espletare le proprie richieste alla Corte. VI. Sesta rubrica: si deve dare atto di ulteriori istanze presentate ad altri organismi internazionali. VII. Settima Rubrica: sono elencati i documenti che sono trasmessi ala Corte unitamente al ricorso. Devono essere inviate solo fotocopie non venendo restituiti tali atti e la autenticità è certificata dallo stesso ricorrente o dal rappresentante. VIII. Ottava rubrica: deve essere indicata la lingua della procedura, ossia se si preferisce ricevere la decisione della Corte in lingua inglese o francese. IX. Nona rubrica: il ricorrente o il suo rappresentante appongono la propria firma e dichiarano che quanto riportato nel formulario corrisponde a verità. Ricorso da trasmettere alla Corte I - LES PARTIES THE PARTIES LE PARTI A. LE REQUÉRANT THE APPLICANT IL RICORRENTE (Renseignements à fournir concernant le requérant et son représentant éventuel) (Fill in the following details of the applicant and any representative) (Informazioni relative al ricorrente e al suo eventuale rappresentante) 1. Nom de famille ................................ Name of applicant Cognome 2. Prénom(s)........................................ First name(s) ....................................... Nome 3. Nationalité....................................... Nationality Nazionalità 4. Profession....................................... Occupation Professione 5. Date et lieu de naissance........................................................ Date and place of birth Data di nascita 6. Domicile.................................................................................. Permanent address Indicazione del domicilio o della residenza 7. Tel. n. ...................................................................................... 8. Adresse actuelle....................................................................... At present at Indirizzo attuale Le cas échéant -if any- se del caso 9. Nom et prénom du raprésentant*........................................... Name of representative* Nome del rappresentante 10. Profession du représentant ........................................................ Occupation of representative Professione del rappresentante 11. Adresse du représentant............................................................ Address of representative Indirizzo del rappresentante ................................................................. 12. Tel. N°............ B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE THE HIGH CONTRACTING PARTY L’ALTA PARTE CONTRAENTE (Indiquer ci-après le nom de l'Etat contre lequel la requête est dirigée) (Fill in the name of the Contry against which the application is directed) (Indicare il nome dello Stato contro cui è diretto il ricorso) 13. ...................................................................................................... ____ * Si le requérant est repésenté, joindre une procuration signée par le requérant en faveur du raprésentant. A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed. Se il ricorrente è rappresentato, è necesario allegare una procura firmata dal ricorrente a favore del rappresentante. II -EXPOSÉ DES FAITS STATEMENT OF THE FACTS ESPOSIZIONE DEI FATTI 14.? III - EXPOSÉ DE LA OU DES VIOLATION(S) DE LA CONVENTION ALLÉGUÉE(S) PAR LE REQUÉRANT, AINSI QUE DES ARGUMENTS À L'APPUI STATEMENT OF ALLEGED VIOLATION(S) OF THE CONVENTION AND OF RELEVANT ARGUMENTS ESPOSIZIONE DELLA VIOLAZIONE O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE DENUNCIATE DAL RICORRENTE E DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI 15. IV - EXPOSÉ RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION STATEMENT RELATIVE TO ARTICLE 35 OF THE CONVENTION ESPOSIZIONE RELATIVA A REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 DELLA CONVENZIONE 16. Decision interne définitive (date et nature de la décision, organe - judiciarie ou autre - l'ayant rendue) Final decision (date, court or authority and nature of decision) Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo -giudiziario o altro- che l’hanno resa) 17. Autres décisions (enumérées dans l'orde chronologique en indiquant, pour chaque décision, sa date, sa nature et l'organe - judiciaire ou autre - l'ayant rendue) Other decisions (list in chronological order, giving date, court or authority and nature of decision for each one) Altre decisioni (elenco in ordine cronologico, indicando per ciascuna la data, la natura e l’organo –giudiziario o altro- che l’hanno resa) 18. Le requérant deposait-il d'un recours qu'il n'a pad exercé? Si oui, lequel et pour quel motif n'a-t-il pas été exercé? Is any other appeal or remedy available which you have not used? If so, explain why you have not used it. Il ricorrente dispone o disponeva di un ricorso che non è stato esercitato. Se sì, quale e per quale motivo non lo ha esercitato? V-EXPOSÉ DE LA REQUÊTE STATEMENT OF THE OBJECT OF THE APPLICATION ESPOSIZIONE DELLA RICHIESTA 19. VI- AUTRES INSTANCE INTERNATIONALES TRAITANT OU AYANT TRAITÉ L'AFFAIRE STATEMENT CONCERNING OTHER INTERNATIONAL PROCEEDINGS ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI CHE TRATTANO O HANNO TRATTATO LA CAUSA 20. Le requérant a-t-il soumis à une autre instance internationale d'enquête ou de reglement les griefs énoncés dans la présente requête? Si oui, fournir des indications détaillées à ce sujet. Have you submitted the above complaints to any other procedure of international investigation or settlement? If so, give full details. Il ricorrente ha sottoposto ad un’altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento le doglianze presentate in questo ricorso? Se sì, fornire dettagliate indicazioni a riguardo. VII- PIÈCES ANNEXÈES (PAS D'ORIGINAUX, UNIQUEMENT DES COPIES) LIST OF DOCUMENTS (NO ORIGINAL DOCUMENTS, ONLY PHOTOCOPIES) ELENCO DEI DOCUEMNTI (NESSUN DOCUMENTO ORIGINALE, SOLO FOTOCOPIE) 21.a)................................................................................................................................. b)................................................................................................................................ c)................................................................................................................................. VIII -LANGUE DE PROCÉDURE SOUHAITÉE STATEMENT OF PREFERRED LANGUAGE LINGUA DELLA PROCEDURA 22. Je préfére recevoir la décision de la Commission en: anglais/français I prefer to receive the Commission's decision in : English/French Preferisco ricevere le decisioni della Corte in inglese/francese IX-DÉCLARATION ET SIGNATURE DECLARATION AND SIGNATURE DICHIARAZIONE E FIRMA 23. Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts et je m'engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure de la Commission. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the application is correct and that I will respect the confidentiality of the Commission's proceedings. Io dichiaro in coscienza e fede che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità e mi impegno a rispettare il carattere riservato del procedimento davanti alla Commissione. Lieu/Place/Luogo .............................. Date/Date/Data ...................... ....................................................................................? (Signature du requérant ou du représentant) (Signature of the applicant or of the representative) (Firma del ricorrente o del rappresentante) PROCURA DA INSERIRE IN CALCE AL RICORSO O SU FOGLIO ALLEGATO: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO PROCURA Io sottoscritto …….(nome, cognome e residenza del ricorrente) Delego l’avv…….. a rappresentarmi e difendermi nella procedura avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e in ogni altra procedura che si rendesse necessaria nell’ambito del quadro della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in merito al presente ricorso che ho introdotto contro lo Stato……. Dichiaro, altresì, di eleggere domicilio ai fini della presente procedura in ……….., via ………., n………, presso e nello studio dell’avv……. Data Firma del ricorrente Per autentica della firma e per accettazione dell’incarico Data Firma dell’avv. 2.2.3. iter del ricorso individuale Nel momento in cui viene inoltrato il ricorso , questo viene affidato ad una sezione della Corte ed il Presidente della stessa nomina un giudice con la funzione di relatore, il quale provvede ad esaminare il ricorso. Il Giudice relatore può chiedere al ricorrente o al suo rappresentante chiarimenti, delucidazioni, integrazioni documentali. Dopo di chè il Relatore esprime il suo parere per iscritto inviando il fascicolo ad una Camera o al Comitato. Se il Relatore ritiene il ricorso irricevibile lo trasmette al Comitato dei tre membri con una relazione scritta ove espone i fatti ed i motivi per i quali ritiene il ricorso irricevibile o la cancellazione dal ruolo. Il comitato può aderire al parere del Giudice relatore o dissentire ed in quest’ultimo caso trasmetterà il fascicolo ad una Camera costituita da sette Giudici. Se il Relatore ritiene il ricorso ricevibile trasmette il fascicolo ad una Camera con una relazione scritta contenente un’esposizione dei fatti l’indicazione delle domande avanzate dal ricorrente, il proprio parere sulla ricevibilità. La Camera può sulla base della documentazione ricevuta adottare diverse determinazioni: a). può dichiarare il ricorso irricevibile o cancellare dal ruolo il ricorso; b). può richiedere ulteriori chiarimenti, documenti informazioni; c). può invitare le parti a presentare memorie od osservazioni scritte d). può tenere un’udienza su richiesta delle parti o anche d’ufficio; Pertanto, è consentito alla Camera pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso al termine di questa procedura facoltativa. Dalla data della comunicazione di ricevibilità decorrono due mesi entro i quali il ricorrente può presentare domanda di equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU qualora non l’abbia già proposta con il ricorso. La Camera a questo punto può: a). può instaurare una procedura di definizione bonaria, ai sensi dell’art. 38 della CEDU, mettendosi a disposizione degli interessati per raggiungere un “regolamento amichevole” della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Questa procedura è riservata e nel caso in cui si giunga ad una composizione amichevole la Corte cancella dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e dela soluzione adottata. b). invitare le parti a presentare ulteriori osservazioni, documenti, prove; c). fissare un’udienza , tranne che sia già stata fissata nella fase preliminare; La procedura davanti alla Corte è pubblica ma in particolari casi e particolari esigenze, la Corte può decidere di procedere a porte chiuse. Tutti i rapporti con la Corte avvengono in via epistolare e la procedura è gratuita anche nel caso di rigetto del ricorso.Tuttavia ai sensi dell’art. 91 del Regolamento, il Presidente della Camera può, su istanza di un ricorrente che ha presentato un ricorso ai sensi dell’art. 34 CEDU della Convenzione, oppure d’ufficio, concedere il gratuito patrocinio al ricorrente per la difesa della causa. Il gratuito patrocinio può essere concesso solo se il Presidente contata che la concessione sia necessaria al corretto svolgimento del caso davanti alla camera ed ilricorrente non disponga di mezzi finanziari sufficienti per far fronte in tutto o in pare alle spese necessarie. Gli onorari possono essere corrisposti solo all’avvocato o al rappresentante nominato ai sensi dell’art. 36 del Regolamento e possono coprire le spese necessarie sostenute dal ricorrente o dal suo rappresentante. E’ il Cancelliere, ai sensi dell’art. 95 del Regolamento, che stabilisce il tasso degli onorari da pagare in ottemperanza alla tariffa in vigore e la somma da pagare a titolo di spese. All’esito di questa procedura emette sentenza. Tuttavia se la Camera ritiene che possa essere adottata una decisione in contrasto con una sentenza emessa dalla Corte oppure vengono sollevate questioni di rilevante importanza e relative all’interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli può trasmettere il ricorso alla Grande Camera.

2.3. tipologie dei ricorsi

1. ricorso per l’eccessiva durata di un processo civile L’art. 6.1 della CEDU prevede che “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge , il quale deciderà sia sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”. E’ la norma che offre più spesso occasione di pronuncia nei confronti dello Stato Italiano, basti pensare che nel 2000 il numero dei ricorsi presentati era di circa 867 di cui 233 infliggevano condanne allo Stato Italiano a causa della lentezza dei processi. Le condanne per lo Stato Italiano, relative alla violazione dell’art. 6.1, risultano essere di quasi otto miliardi per l’anno 1997, sette miliardi per il 1998, di 12 miliardi per il 1999 e nei primi due mesi del 2000 di circa cinque miliardi. Fino all’inizio del 2001 la Corte di Strasburgo ha in totale quasi 10.000 ricorsi di cui 2.124 contro l’Italia che devono ancora essere esaminati. Lo scopo finale del principio di cui all’art. 6. è quello di dare al cittadino giustizia in termini ragionevoli. Il ricorso alla Corte deve essere presentato entro un termine perentorio, ossia entro 6 mesi dalla data della decisione interna definitiva. Tale termine viene fatto decorrere dalla data della publicazione della sentenza, infatti, l’art. 35 CEDU prevede che “la Corte non può essere adita entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva”. Pertanto, il ricorrente potrà attendere l’esito del primo grado, dell’appello, del ricorso per Cassazione e poi, nel termine semestrale dal rispettivo deposito delle sentenze radicare la causa nanti la Corte, oppure non attendere il deposito delle sentenze ed in corso di causa anche in primo grado ricorrere alla Corte.Tuttavia, solo nel caso di sentenza in Cassazione e comunque passata in giudicato è possibile concordare con il termine di deposito della sentenza quale termine dal quale computare i 6 mesi per ricorrere alla Corte, mentre nel caso di una sentenza di primo o secondo grado, si ritiene che il termine non sia quello di deposito della sentenza ma quello del passaggio in giudicato, con termine decadenziale per il ricorso a Strasburgo che decorre dai trenta giorni dalla notifica della controparte della sentenza o in caso di omessa notifica, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Come valutare se la durata di un processo sia ragionevole o no? La giurisprudenza della Corte ha elaborato in questi anni principi in materia di ragionevole durata del processo, affermando che per l’accertamento di un’infrazione dell’art. 6 della CEDU debba aversi riguardo alle cause che l’hanno determinata e stabilire se queste giustifichino o meno il tempo trascorso. Ne deriva che per valutare se la durata di un processo sia ragioneole o no, occorre risalire alla complessità del giudizio, al comportamento delle parti, al comportamento del giudice e degli organi di cancelleria, alla data di inizio del processo e alla sua conclusione. La complessità derivante sia dalla difficoltà delle questioni giuridiche da risolvere che da accertamenti di fatto, incide sulla durata ragionevole del processo senza per questo essere chiamato a rispondere lo Stato in causa così come il comportamento del ricorrente che abbia determinato un allungamento dei tempi del processo non può essere circostanza computabile allo Stato. Assume invece rilievo il comportamento del giudice in quanto titolare del potere di indirizzo e direzione del processo. Infatti la responsabilità dello Stato sussiste qualora la lentezza del processo derivi dalle disfunzioni di carattere generale dell’organizzazione giudiziaria, disfunzioni che impediscono al giudice, anche per sovraccarico di lavoro, di assolvere in tempi ragionevoli le loro funzioni. Infatti, la Corte precisa che “la Convenzione vincola gli Stati contraenti ad organizzare i propri Tribunali in modo tale da permettere di rispondere alle esigenze dell’art. 6.1.” La Corte in base a questo criterio di valutazione globale ha considerato violazione del tempo di durata ragionevole , processi che si protraevano per un periodo compreso tra i 3 anni e sei mesi e i 13 anni. In ogni caso l’eccessiva lunghezza viene verificata caso per caso dalla Corte. 2. ricorso per l’eccessiva durata di un processo penale Anche nell’ambito dei processi penali l’Italia viene condannata frequentemente dalla Corte per violazione del principio del termine ragionevole. Un caso emblematico è stato il ricorso presentato da Licio Gelli lamentando la violazione dell’art. 6.1. della CEDU e rilevando che il procedimento penale a proprio carico non si era svolto in un termine ragionevole, essendo iniziato nel 1982 e conclusosi nel 1996 con deposito della sentenza. La Corte considerata la complessità del caso, il comportamento del ricorrente ( che era rimasto latitante per 4 anni) ed il comportamento dell’autorità giudiziaria, ha con sentenza del 19 .10.1999 riconosciuto la violazione dell’art. 6.1. della Convenzione con condanna dello Stato Italiano al pagamento dei danni morali liquidati in Lire 20.000.000 e le spese legali pari a Lire 2.000.000 oltre IVA. In merito alla durata ragionevole del procedimento la Corte stabilisce in tale sentenza che “sulla base dell’orientamento giurisprudenziale consolidato dalla Corte, il carattere ragionevole della durata di un processo deve essere valutato alla luce delle circostanze della causa e con riferimenti ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e delle autorità competenti……La Corte non ha rilevato alcun ritardo nel processo imputabile al comportamento del ricorrente, fatta eccezione per il periodo di quattro anni ed un mese durante il quale evase dal carcere, che comunque non è stato inserito nel periodo da prendere in esame”. Altri ricorsi in materia penale I ricorsi più frequenti sono quelli che riguardano l’eccessiva durata dei termini di carcerazione preventiva. L’art. 5 della CEDU recita “- Diritto alla libertà ed alla sicurezza. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge: a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b. se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso; d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e. se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. 1. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione”. L’art. 5.3. fa riferimento al diritto della durata ragionevole della detenzione preventiva riconosciuto alle persone arrestate o detenute nelle condizioni previste dal paragrafo 1.c) del medesimo articolo ossia alle persone che versino in stato di detenzione preventiva. L’espressione durata ragionevole della detenzione preventiva va valutata “in ciascun caso secondo le circostanze della causa” ( Sent. Corte 27.6.1968 affare Wemhoff). Il prolungare la detenzione preventiva oltre un certo tempo può giustificarsi solo se sussistano pertinenti e sufficienti motivi di ordine pubblico quali ad esempio il pericolo di fuga dell’imputato, il pericolo di distruzione o inquinamento delle prove o la commissione di altri reati. L’art. 5.3. non stabilisce quale sia il tempo durante il quale la privazione della libertà personale va qualificata come detenzione preventiva. Il momento iniziale della detenzione preventiva coincide con il giorno in cui l’individuo viene privato della libertà. Quanto al momento finale la Corte considera che sia la pronuncia della sentenza di primo grado a costituire il momento finale della detenzione preventiva. Lart. 5.4. CEDU riconosce a ogni persona in stato di arresto o di detenzione il diritto di adire un Tribunale al fine di far accertare entro termini brevi la legalità della detenzione e di ottenere se questa è illegale la liberazione. La Corte con sentenza del 22 .10.1989 relativa all’affare Bezicheri pur riconoscendo l’esigenza del giudice istruttore di disporre di tempo per lo svolgimento delle indagini necessarie, ha ritenuto incompatibile l’art. 5.4. con il periodo di 5 mesi e mezzo impiegato dal Giudice per pronunciarsi su una istanza di scarcerazione per mancanza di indizi di colpevolezza. L’art. 5.5. stabilisce che ogni persona vittima di arresto o di una detenzione in violazione delle disposizione del medesimo art. ha diritto ad una riparazione. Distinto rispetto alla situazione dell’imputato e/o indagato, appare la posizione della persona offesa dal reato. Nella fattispecie, al fine del calcolo dei termini per eccessiva lunghezza del processo, il dies a quo è costituito dal deposito dell’atto di costituzione di parte civile nel procedimento penale, secondo una corrente giurisprudenziale maggioritaria e più recente. Esiste, tuttavia, una corrente giurissprudenziale minoritaria secondo cui, il momento iniziale è costituito dal rinvio a giudizio dell’imputato. Pertanto, la Corte applica criteri propri del processo civile nel processo penale, per quanto concerne la posizione di parte offesa, non computando, secondo questa posizione anche criticabile, nel termine per eccessiva lunghezza del processo, tutta la fase delle indagini preliminari che potrebbe in alcuni casi, determinare il superamento del termine di eccessiva lunghezza del processo. 3. Ricorso in materia amministrativa L’Italia è anche stata condannata dalla Corte per violazione del principio del “termine ragionevole” anche per l’eccessiva lentezza dei processi amministrativi. In realtà in un primo momento la giurisprudenza della Corte che, in un primo memento, aveva completamente escluso la possibilità di ricorrere a Strasburgo per cause di tipo amministrativo e/o inerenti il diritto pubblico, ha poi valutato la possibilità dei ricorsi in materia amministrativa qualora all’interno del ricorso prevalgono questioni e aspetti giuridica di natura privata. Successivamente la Corte ha ammesso il ricorso per l’eccessiva lunghezza del processo ex art. 6.1 anche per le procedure amministrative. Di recente la Corte con sent. 30.3.2000 ha trattato la violazione dell’art. 6 par.1. con riferimento al processo amministrativo che si celebrò davanti al TAR. condannando l’Italia al pagamento di 16 milioni a titolo di spese legali.

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