Studio Legale DeFilippi & Associati

Tribuanale Ordinario di Roma - Sezione II Civile - Risarciemnto danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice designato Dr. N.A.,

nella causa civile al r.g.n. -----/2008, ritenuta in decisione all'udienza in data --/--/----,

ha pronunziato tra le parti così costituite la seguente:

SENTENZA

C.C., nato a -------- il --/--/---- Elett.te dom.to in Roma, Via Q. Sella n. 41, presso lo studio dell'avvocato B.

domiciliatario, rappresentato e difeso dai proc.ri avv.ti C. Defilippi e -----, per procura speciale alle liti

estesa a margine dell'atto di citazione

e

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro competente in carica.

Convenuto Rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, dom.to in Roma, nella sede

dell'ufficio distrettuale in Via Dei Portoghesi n. 12

OGGETTO: controversia di diritto amministrativo.

All'udienza in data --/--/----, i difensori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come

nelle dichiarazioni ricevute da verbale di udienza e come nei rispettivi atti introduttivi e nelle rispettive

memorie difensive depositati.

ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DI CAUSA E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE.

La valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt.1156-116 c.p.c delle risultanze probatorie serie,

precise e concordanti emergenti dalla lettura degli atti e dei documenti oggeto di produzione documentale

eseguita ad iniziativa delle pati costituite, e della relazione scritta di consulenza medico-legale d'ufficio

redatta dagli esperti nominati in persona della dr.ssa M.G. specialista in Medica Legale e dr. C.V.

specialista in Ortopedia e Traumatologia, e Fisiatra e Riabilitazione, concernenti la ricostruzione sul

fondamento degli atti sanitari acquisiti, nel dettaglio costituiti dalle copie della cartella clinica relativa al

ricovero dell'attore C.C. avvenuto in data --/--/----, presso la divisione di chirurgia Generale dell'ospedale SS.

Annunziata, e dei diari clinici stilati dal personale sanitario medico infermieristico dell'ufficio sanitario della

Casa Circondariale di Taranto e degli esami obbiettivi i ìn corso di operazioni peritali effettuati sul paziente,

consente di formare sicuro convinciemtno sull'esistenza del fondamento medicolegale e sulla coerenza

conciliabilità delle conclusioni specialistiche medico legali ortopediche e fisiatriche formalute nella anzidetta

consulenza, con i dati emersi dalla ricostruzione della storia clinica della persona lesa, e in particolare sulla

presenza dei presupposti fattuali e del valutazioni medico-legali per prospettare la concreta ipotizzabilità

dell'aggravemento sopravvenuto al paziente rispetto agli esiti traumatologici pregressi già acquisiti e sottoposti

a trattamento terapeutico volontario sino al 1990, prodotti da una lesione mielica a livello D3-D4, riporata nel

1981 per l'azione nel organismo di un proiettile espoloso da un colpa di arma da fuoco, per la preclusione

all'accesso alle cure costanti imposta al paziente dalla sottoposizione dal 1990 alla consizione dei vincoli

della detenzione disposta dalla Autorità Giudiziaria.

Si deve difatti considerare, in piena condivisione con le logiche e argomentate osseravzioni e valutzioni

medico-legali illustrate dagli specialisti e con le conclusione coerenti tratte, che alla luce anche delle buone

condizioni fisiche del paziente descritte e apprezzate sul fondamento di documetazione prodotta, comprendente

anche la permanenza di abilitazione alla guida per autoveicoli da trasporto, dopo circa nove anni dagli esiti

traumatici, che gli attuali esiti ingravescenti avrebbero potuto essere in prevalente misura evitati assicurando

così alla persona lesa una maggiore capacità di gestire la propria autonomia personale, se fosse stata

consentita dalle istituzioni carcerarie al soggetto di accedere alla fruizione costante e periodica senza soluzione

di continuità, alle cure fisioterapiche.

Al contrario, è stat introdotta dalla sottoposizione al regime carcerario una evidente discontinuità della terapia

riabilitativa, costituente la fonte individuata dagli esperti medici specialisti produttiva di una maggiore spasticità

della lesione neurologica già inferta pregressa, tradottasi in un ulteriore decremento della funzione

deambulatoria, tale da rappresentare sotto il profilo medico legale il caso clinico all'attualità, come quello di

un soggetto non deambulante se non per brevissimi tratti, e con l'essenziale ausilio di protesi consistenti in

due bastoni canadesi, a causa di un quadro attuale di paraplegia spastica di grado importante, con completa

compromissione della deambulazione autonoma, valutabile secondo gli attuali baremes nella misura

percentuale del 75-80%, di cui la percentuale del 35% deve essere sotto il profilo del giudizio eziopatologico

essere fatta risalire alla lesione originaria e ai postumi conseguenti, oltre che alla fisiologica deiescenza

collegata al decorso del tempo.

Il trattamento carcerario riservato al detenuto C.C. si deve reputare come posto in essere in contrasto e in

violazione delle prescrizioni cogenti dettate dal Regolamento recante norme sull'orinamento penitenziario,

e sulle misure limitative delle libertà, introdotto con D.Lgs n.230/2000, impositive dell'obbligo per i

responsabili della amministrazione carceraria a tutela del diritto alla salute riconosciuto con riferimento

con riferimento all'art.32 della Costituzione ai detenuti alla pari dei cittadini in stato di libetà, di dare adeguata,

completa e tempestiva attuazione al diritto alla assistenza sanitaria anche sotto l'aspetto della prosecuzione

dei trattamenti fisioterapici a scopo terapeutico in continuità con le cure fisiatriche pregresse palesanti il

buono stato di salute del soggetto leso, e in ragione della evoluzione sfavorevole della patologia in senso

ingravescente manifestasi proprio in periodo temporale prossimo e successivo allo stato di detenzione nella

Casa Circondariale di Taranto.

Detto sviluppo sfavorevole della patologia è bene evidenziata nell'andamento ingravescente annotato nei

diari clinici stilati dallo stessi personale dell'ufficio del sanitario della Casa Circondariale, negli anni 1991 1992,

tali da esigere il trasferimento del detenuto nella Casa Circondariale specializzata per le cure di Turi, e da

porre in evidenza una compromissione grave non gestibile in situzione di sottoposizione del paziente al

regime di detenzione, così come valutato nella relazione clinica scritta dal prof. Ce in quella del dr. P.

Ne consegue quale logia considerazione la responsabilità per fatto illecito fondata sul comportamento

assunto dagli organi istituzionali della amministarzone carceraria, tale da esporre sotto il profilo patrimoniale

il Ministero della Giustizia, comportamento contraddistinto da copa generica per violazione delle ordinarie

regole di prudenza e diligenza, e per violeazione di norme specifiche disciplinanti il caso e il suo trattamento

clinico nell'ordinamento penitenziario.

Difatti il sistema allestito per effetto della introduzione della disciplina della riforma contemplata dal D.Lgd.

n.230/1999, concernente la ristrutturazione del modello organizzativo della medicina penitenziaria assorbita

nella sfera tecnica e operativa del SSN, ai sensi dell'art.1 comma 1, attribuisce alla posizione del soggetto

detenuto una uguale dignità e una effettiva tutela paritaria nella esplicazione concreta delle prerogative e

dell'accesso al diritto alla salute, tali sa garantire il raggiungimento dei livelli assistenziali di prevenzione

sanitaria e soprattutto di trattamenti terapeutici anche specialistici con prestazioni e modalità di trattamento

sanitario conformi ai requisiti di qualità adeguatezza e completezza assicurati dai piani sanitari nazionali.

Per altro, il nuovo regolamento penitenziario nell'art.17 rinvia alla normativa vigente nella materia della

gestione e organizzazione del servizio di assistenza sanitaria da prestarsi ai detenuti.

Inoltre, esistono disposizioni quali anche l'art.147, comma 1, n.2 c.p., tali da consentire sia il rinvio facoltativo

della detenzione per grave infermità fisica, e esistono possibilità nel caso di incompatibilità relativa di avvalersi

per difetto di strumenti e personale adatta alla somministarzione di una valido percorso terapeutico al

detenuto per le patologie accertate, nella struttura sanitaria di esecuzione della pena, e di constatata

impossibilità di praticare le cure appropriate del caso clinico, nel caso di preclusione alla ammissione alla

detenzione domiciliare, presso centri specializtici deputati ala riabilitazione dei neurolesi sia un regime di

detenzione penitenziaria sia in regime alternativo.

Dette esigenze di effettiva tutela al diritto ala salute sono state ampiamente disattese se si considera la

ricostruzione della storia clinica del soggetto dal 1990 e le conlusioni medico legale espresse dagli esperti

dll'ufficio.

La trasformazione in forma monetaria attualizzata del diritto al risarcimento del danno cagionato alla

salute della persoan lesa, deve essere effettuata con riferimento alla misura percentuale riconosciuta

nella risoluzione prudenziale del 40% nel giudizio eziopatologico espresso dai consulenti d'ufficio, come

pregiudizio di esiti permanenti risalente per causa e effetto al fatto illecito commesso dalla amministarzione

penitenziari, e commisurata ai valori tabellari applicati nel Tribunale di Milano, nell'anno 2014, con riguardo

alla età dell'attore C.C. al 1991 di anni 31 al momento del sopravvenuto aggravamento, corrispondente

a euro 262.226,00, da devalutarsi al 1991 fino a euro 144.556,78, e da rivalutarsi e aumentarsi degli

interessi legali per il lucro cessante maturato fino all'attualità, senza anatocismo, fino ad euro 473.394,07.

La regolamentazione degli oneri processuali si conforma al principio generale della socombenza ai sensi

dell'art.91 c.p.c

​P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione respinta, così

provvede nella causa iscritta al r.g.n. -----/2008.

Accerta la responsabilità civile della parte convenuta nella produzione dell'aggravamento accertato e

percentualizzato nella consulenza medico-legale d'ufficio, degli esiti lesivi pregressi in pregiudizio dell'attore,

e per l'effetto condanna il convenuto Ministero della Giustizia a titolo di risarcimento dei danni cagionati,

al pagamento della somma attualizzata di euro =473.394,07=, a favore dell'attore C.C., oltre il pagamento

delle spese processuali liquidate in euro 360.00 per esborsi, in euro 22.500.00 per onorari, oltre a cpa iva di

legge e a oneri c.t.u., liquidati e anticipati.

Roma, --/--/----

​Il Giudice designato

Dr.

 

 

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