Studio Legale DeFilippi & Associati

Convenzione Europea Diritti Dell'Uomo

1.1. NASCITA ED EVOLUZIONE: La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comunemente denominata Convenzione dei diritti dell’uomo, fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953 tra i primi dieci stati che la ratificarono, mentre l’Italia la ratificò il 26 ottobre 1955 con L. 4 agosto 1955 n. 848. La Convenzione dei Diritti dell’uomo, trova le sue origini storiche ed ideali nella Magna Charta del 1215, nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1976, nella Dichiarazione francese dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1789 e nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948. La Convenzione tuttavia non si è limitata a ripetere i principi enunciati nella Dichiarazione Universale, bensì ne ha enunciato ed ampliato i contenuti, consentendo di ottenere una tutela giurisdizionale, non prevista dalla Dichiarazione Universale. La Convenzione, garantisce soprattutto i diritti politici e civili con l’enunciazione di qualche diritto economico, sociale e culturale. Gli Stati europei si resero, infatti, conto che l’osservanza dei diritti umani ed il rispetto delle libertà fondamentali erano indispensabili allo sviluppo ed al progresso della società, investendo l’intera Comunità internazionale, e rappresentando la base della giustizia e della pace nel mondo.

1.1. NASCITA ED EVOLUZIONE: La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comunemente denominata Convenzione dei diritti dell’uomo, fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953 tra i primi dieci stati che la ratificarono, mentre l’Italia la ratificò il 26 ottobre 1955 con L. 4 agosto 1955 n. 848. La Convenzione dei Diritti dell’uomo, trova le sue origini storiche ed ideali nella Magna Charta del 1215, nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1976, nella Dichiarazione francese dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali del 1789 e nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948. La Convenzione tuttavia non si è limitata a ripetere i principi enunciati nella Dichiarazione Universale, bensì ne ha enunciato ed ampliato i contenuti, consentendo di ottenere una tutela giurisdizionale, non prevista dalla Dichiarazione Universale. La Convenzione, garantisce soprattutto i diritti politici e civili con l’enunciazione di qualche diritto economico, sociale e culturale. Gli Stati europei si resero, infatti, conto che l’osservanza dei diritti umani ed il rispetto delle libertà fondamentali erano indispensabili allo sviluppo ed al progresso della società, investendo l’intera Comunità internazionale, e rappresentando la base della giustizia e della pace nel mondo. Presa coscienza dell’importante ruolo che avrebbe dovuto avere la creazione di una Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, superarono facilmente la questione iniziale concernente la forma della convenzione e l’attenzione si spostò sul problema se procedere o meno all’enumerazione dei diritti che dovevano essere tutelati. Preferirono ricorrere alla definizione dei diritti, descrivendo in maniera precisa e dettagliata quelli da salvaguardare, con l’indicazione delle eventuali restrizioni a cui i medesimi potevano essere sottoposti, con la creazione di norme che gli Stati avrebbero poi assunto. In forza della Convenzione gli Stati, oggi, si obbligano a garantire ad ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, i diritti e le libertà fondamentali sancite dalla Convenzione e dai Protocolli. La Convenzione, così come modificata, dopo l’entrata in vigore del Protocollo 11 in data 1 novembre 1998, consta di 59 articoli ed è suddivisa in due titoli: titolo I – dei diritti e libertà (dall’art. 2 all’art. 18) il titolo II Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (dall’art. 19 all’art. 59). Nella prima parte della Convenzione sono elencati i diritti e le libertà fondamentali che devono essere riconosciuti ad ogni uomo soggetto alla giurisdizione degli Stati membri contraenti, mentre la seconda parte è dedicata alle attività della Corte europea e alle modalità di ricorso alla stessa.

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